CIG ARTIGIANI – Il Tar del Lazio non cancella obbligo contribuzione a Fsba. Chi evade danneggia tutte le imprese

Il Tar del Lazio, nella sentenza del 24 dicembre 2020, contrariamente a quanto riportato in alcuni organi di stampa, non ha stabilito l’insussistenza dell’obbligo generale per tutte le imprese artigiane di versare contributi al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba), essendosi dichiarato non competente a decidere sulla materia.

Lo chiarisce Confartigianato, a seguito di quanto comunicato in merito alla sentenza n. 13692 emessa il 24 dicembre dal Tar del Lazio chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da alcune imprese artigiane non iscritte al Fondo.

La sentenza del Tar del Lazio non può essere interpretata, ma va letta in ciò che dispone: non cancella l’obbligo di contribuzione a Fsba stabilito nel 2015 e confermato nel 2020 e non autorizza le imprese inadempienti a continuare ad evadere il versamento dei contributi.

Contrariamente alle bizzarre ‘letture’ della sentenza, il Tar del Lazio – spiega Confartigianato – non fa che confermare quanto già noto: le imprese sono tenute, in base al decreto legislativo 148 del 2015, a versare contributi a Fsba per ottenere le ordinarie prestazioni erogate dal Fondo. Le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale, non ammettendo in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga in base al decreto legislativo 148/15. Pertanto, iscriversi a FSBA è e resta un obbligo di legge per le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente.

L’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inoltre inteso come adempimento formale per accedere in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle domande. In pratica, il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligo contributivo normale previsto dalla legge. Senza alcuna deroga.

FSBA – sottolinea Confartigianato – è un modello virtuoso di bilateralità e mutualità che, in caso di crisi aziendali temporanee, assicura alle imprese prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti. Le imprese che non versano i contributi, oltre a sfruttare le aziende in regola e a violare la legge e quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, privano loro stesse ed i propri dipendenti di importanti strumenti di sostegno e tutela.


Sentenza TAR Lazio

Le conseguenze delle sentenze dipendono, a volte, più da come esse vengono percepiti che da come esse incidono effettivamente sulla realtà. E’ il caso della recente sentenza del TAR Lazio del 24.12.2020. È noto che alcuni datori di lavoro artigiani non iscritti alla nostra bilateralità, dopo aver richiesto le prestazioni di sostegno al reddito relative all’emergenza da Covid-19, hanno citato in giudizio FSBA – unitamente ad EBNA e ad alcuni enti bilaterali regionali – chiedendo che fosse accertata l’inesistenza di un loro obbligo di iscrizione e di versamento della relativa contribuzione. In particolare, hanno richiesto al TAR l’annullamento di una serie di atti adottati da FSBA, dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, nonché di ogni altro atto che potesse essere, anche solo potenzialmente, lesivo dei loro interessi. FSBA e gli enti bilaterali si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni e delle domande proposte dalle aziende non iscritte. Il contenzioso è stato deciso con sentenza n. 13692/2020, depositata il 24 dicembre 2020, con cui il TAR Lazio ha stabilito un serie di punti che non si leggono nelle notizie che circolano in queste ore.  Il giudice amministrativo si è dichiarato non competente a decidere – e, quindi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai datori di lavoro non iscritti – in merito alla questione relativa all’ordinario obbligo contributivo nei confronti di FSBA. Sono, pertanto, senza fondamento le ricostruzioni di stampa secondo cui il TAR Lazio si sarebbe espresso nel senso dell’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA. La questione non è stata affrontata nella sentenza perché essa non è assolutamente di competenza del TAR Lazio, ma – come indicato in sentenza – del giudice del lavoro. Di qui si possono comprendere alcune conseguenze. La prima: all’assenza di un obbligo specifico di contribuzione a favore di FSBA, in relazione alle prestazioni legate in modo specifico all’emergenza da Covid-19, corrisponde, invece, un obbligo generale di contribuzione secondo quanto dispone il d.lgs. 148/15. Il TAR Lazio rileva ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale. Ed è qui il punto centrale: il TAR Lazio non ammette in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga ex d.lgs. 148/15. La seconda conseguenza: l’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inteso quale adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze. Con altre parole: il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligazione contributiva normale prevista dalla legge. Punto. 

Insomma, il modo in cui raccontiamo o ci lasciamo raccontare gli effetti di una sentenza ha ahinoi esiti cruciali sulle decisioni che alcuni datori di lavoro stanno erroneamente prendendo in questi giorni. La sentenza del TAR Lazio, più o meno consapevolmente, permette a alcuni di chiudere gli occhi per dare ascolto a una narrativa che oggi fa comodo, ma domani potrebbe causare problemi gestionali importanti. Prima o poi, si è costretti a fare i conti con la realtà che è assai diversa da quella raccontata. Si scoprirà che i datori di lavoro artigiani inadempienti non sono stati autorizzati in alcun modo dal TAR Lazio a essere ancora inadempienti. Si scoprirà che l’obbligo di contribuzione è stato fissato nel 2015 e poi confermato ancora nel 2020 da una legislazione tanto farraginosa quanto chiara sul punto. Il 2021 sarà un anno terribile che avrà conseguenze di lungo termine per i datori di lavoro artigiani che decidono di restare inadempienti verso FSBA. Quale percezione del reale tali datori di lavoro hanno? Quale decisione prenderanno? La realtà coinciderà con i fatti raccontati e le sentenze saranno lette per quello che effettivamente dispongono. 


COMUNICATO STAMPA: Tar Lazio, una sentenza mal interpretata. Iscriversi a Fsba è e resta un obbligo di legge.

Un obbligo che riguarda tutte le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente. Pericolose le interpretazioni di queste ore delle decisioni del giudice amministrativo.

Ricostruzioni senza fondamento. Nella sentenza del 24 dicembre 2020, il Tar del Lazio si è dichiarato non competente a decidere in merito alla questione relativa all’ordinario obbligo contributivo da parte delle imprese artigiane nei confronti di FSBA, dichiarando così inammissibile il ricorso da esse presentato. Ricorso proposto peraltro da aziende che, pur non iscritte, hanno comunque richiesto le prestazioni di sostegno al reddito relative all’emergenza da Covid-19.

Il giudice amministrativo dunque non ha, come vorrebbero certe stravaganti interpretazioni, sancito l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA ma semplicemente non ha affrontato la questione perché di competenza del giudice del lavoro. Nella sua sentenza insomma il Tar del Lazio rileva ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale, non ammettendo in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga ex d.lgs. 148/15.

Iscriversi a FSBA è e resta un obbligo di legge per le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente

L’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inoltre inteso quale adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze. Con altre parole: il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligazione contributiva normale prevista dalla legge. Senza deroga alcuna.

Quello che sta avvenendo è molto rischioso, spiegano da Fsba. Nonostante le interpretazioni di queste ore, presto si scoprirà che i datori di lavoro artigiani inadempienti non sono stati autorizzati in alcun modo dal TAR Lazio a essere ancora inadempienti. Si scoprirà che l’obbligo di contribuzione è stato fissato nel 2015 e poi confermato ancora nel 2020 da una legislazione tanto farraginosa quanto chiara sul punto. Il 2021, del resto, sarà un anno terribile che avrà conseguenze di lungo termine per i datori di lavoro artigiani che decidono di restare inadempienti verso FSBA.

Quale percezione del reale tali datori di lavoro hanno? Quale decisione prenderanno? L’augurio, affermano da FSBA, è che presto la realtà coincida con i fatti raccontati e le sentenze siano lette per quello che effettivamente dispongono.


Incontro Ministra Nunzia Catalfo

“Le prime dodici settimane del 2021 sono state già rifinanziate ma, se ci fosse necessità, vi assicuro il mio impegno per prolungare la cassa integrazione per l’emergenza Covid”. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, interviene alle Assemblee di Ebna, l’Ente bilaterale dell’artigianato, e di Fsba, il relativo Fondo di solidarietà che paga l’ammortizzatore sociale, indette per approvare il bilancio preventivo. “Il momento -ha aggiunto la Catalfo- è complesso e difficile, ma il Governo è stato e sarà al fianco delle imprese e delle lavoratrici e lavoratori del Comparto artigiano, settore particolarmente colpito dalla pandemia”. Prosegue così la stretta collaborazione fra Ebna/Fsba e l’Esecutivo che ha permesso di erogare in tempi strettissimi quasi 2mila milioni di euro, supportando 210.000 aziende artigiane e mettendo in protezione più di 740.000 dipendenti sospesi dal lavoro. “Una collaborazione innanzitutto fiduciaria -ha spiegato Dario Bruni, presidente di Ebna e di Fsba- che la presenza del Ministro, cosa mai accaduta prima, attesta e rafforza. I suoi ringraziamenti per il lavoro svolto, sia al centro che da parte degli Enti regionali, ma anche l’assicurazione che la collaborazione si realizzerà anche in futuro, per superare burocratismi ed abbreviare i tempi di erogazione delle prestazioni, ci confortano, ci stimolano, impegnano tutto il mondo della Bilateralità artigiana.”

Protezione del reddito, dunque, ma anche politiche formative volte ad acquisire competenze, aspetto sempre più necessario. Anche su questo, il ministro Catalfo ha assicurato il proprio sostegno per coniugare politiche passive e politiche attive del lavoro. “E, da sempre ma ancor più in questi difficili mesi -ha affermato Mauro Sasso, vicepresidente- aziende e lavoratori hanno potuto contare anche su una sanità integrativa di qualità, una specifica attenzione al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, un ventaglio di altre prestazioni assicurate dai tanti strumenti messi in campo da Sindacati confederali e Associazioni artigiane.” Proprio i Segretari generali di CGIL, CISL, UIL con quelli di Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, hanno da poco sottoscritto una impegnativa intesa “che sta dando ulteriore impulso ai tanti tavoli aperti per il rinnovo dei contratti di lavoro. Questa la stagione di forte impegno su più fronti del sistema artigianato, che la presenza del Ministro ha, in qualche modo, suggellato.”

“Ce la faremo –ha concluso Valter Recchia, direttore del Fondo impegnato in queste ore nell’utilizzare tempestivamente gli ulteriori milioni ricevuti- Questo è il momento di fare squadra perché l’Italia sta ripartendo e la ripartenza passa non solo per la grande industria, ma anche per la miriade di attività artigiane che rappresentano il cuore pulsante del nostro Paese”.