Il Consiglio di Stato annulla le sentenze del TAR del Lazio che vennero raccontate, qualche mese fa, come il NON obbligo di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale FSBA da parte delle aziende artigiane, che pure stavano e stanno ricevendo per i loro dipendenti la cassa integrazione per Covid.
Il Consiglio, peraltro in una composizione particolarmente autorevole, a cui si era rivolto il Fondo che eroga, in via esclusiva e per obbligo di legge, l’ammortizzatore sociale alle lavoratrici ed ai lavoratori del Comparto artigiano, ha dichiarato di non possedere come giudice amministrativo la giurisdizione per decidere sull’obbligo contributivo e ordina la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, in considerazione del fatto che la materia è regolata da norme previdenziali (oltre che da norme di contratto collettivo, a cui la legge ha delegato tali funzioni costitutive di FSBA).
Quando, anche nelle procedure del Fondo, si parla di “obbligo di iscrizione” questo deve intendersi come un mero profilo burocratico del più importante obbligo di contribuzione a favore di FSBA ex l. 88/1989 e art. 27 d.lgs. 148/2015. Questo ha sempre sostenuto il Fondo degli Artigiani. Ed è questa la materia di cui si occuperà il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che per fine novembre 2021 ha già programmata l’udienza.
Nel frattempo, le prime linee che sembrano definirsi attorno alla riforma degli ammortizzatori sociali su cui lavora il Ministro Orlando definirebbero in modo ancora più chiaro il potere di riscossione coattiva in capo a FSBA.
Con buona pace per coloro che hanno strombazzato le sentenze del TAR del Lazio del dicembre scorso come un “tutti hanno diritto agli ammortizzatori, nessuno ha l’obbligo di pagare il Fondo”, come se FSBA fosse un autobus su cui si sale e da cui si scende alla bisogna (e senza pagare nemmeno il biglietto!).