Domande semplici e concrete a proposito della prestazione di ammortizzatore sociale erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale per l’Artigianato. Che meritano risposte secche e chiare. Proviamoci.
Quanto? L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana), con un massimale mensile di € 1.321,53 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
Per quanto? La durata complessiva dell’AIS (sia per causali ordinarie che straordinarie) è: 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 156 su 6 giorni/settimana e a 182 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2023. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.
Come? L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale. La prestazione può essere erogata con le seguenti modalità, in base alla scelta definita da ciascun EBR ovvero dalle Parti Sociali regionali: attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto, salvo che l’impresa non abbia già anticipato l’importo ai lavoratori, oppure direttamente alla lavoratrice o al lavoratore con accredito sul conto corrente bancario (il cui Iban è stato segnalato nel momento di inoltro della domanda di ammortizzatore sociale).
E, già che ci siamo, quando? Il Fondo ogni fine mese eroga l’ammortizzatore sociale per le giornate di sospensione realizzate nel mese precedente o per i mesi ancora più indietro, quando i dati delle giornate non lavorate sono stati comunicati in ritardo.